Visto per affari per l'Italia |
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Si tratta di un “visto Schengen uniforme” valido ai fini dell’ingresso in tutti i Paesi aderenti all’area di libera circolazione per soggiorni di breve durata (non superiori a 90 giorni nell’arco del semestre). Il visto per affari consente l’ingresso in Italia allo straniero che intenda viaggiare per finalità economico-commerciali, per contatti o trattative, per l’apprendimento o la verifica dell’uso e del funzionamento di beni strumentali acquisitati o venduti nell’ambito di contratti commerciali e di cooperazione industriale. Permette l’accesso alle persone che lavorano nel campo della moda ( fotomodelle/i e indossatrici/tori ), ai componenti di troupe televisive, radiofoniche o cinematografiche, nonchè a coloro che lavorando nei settori di trasporto e per esigenze di lavoro devono viaggiare e spostarsi da un paese all’altro (autotrasportatori, equipaggio di aereo eccetera).
I requisiti e le condizioni per l’ottenimento del visto sono:
1. la condizione di “operatore economico – commerciale” del richiedente;
2. la finalità economico – commerciale del viaggio per il quale è richiesto il visto; 3. l’esistenza e l’effettiva attività svolta in Italia dagli eventuali operatori economici che richiedano il rilascio del visto in favore dell’operatore straniero. In particolare nella prassi amministrativa il Ministero degli Affari Esteri e esige documentante garanzie circa l’esistenza e l’effettiva attività svolta degli eventuali operatori italiani del settore che richiedono il rilascio del visto in favore del cittadino straniero (vale a dire certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio, certificato di visura camerale); 4. adeguati mezzi economici di sostentamento, in ogni caso non inferiori all’importo stabilità dal Ministero dell’Interno con la direttiva di cui all’articolo 4, comma 3 del T.U. n. 286/1998. tali importi, in base agli artt. 3 e 6 della direttiva del Ministero dell’Interno 1.03.200 sono di importo uguale a quello stabilità per il rilascio del visto per turismo (basta stipulare una polizza fidejussoria per ingresso stranieri .
Il visto per affari può essere rilasciato anche alle persone che
accompagnino, per documentate ragioni di lavoro, il richiedente.
Nella prassi amministrativa il Ministero degli Affari Esteri dispone
che il richiedente dimostri, per il rilascio di tale autorizzazione,
oltre i requisiti generali sopra indicati, ulteriori presupposti, vale a
dire:
1. il programma del soggiorno, con indicati i contatti “d’affari”
previsti e i recapiti in Italia, o lettera d’invito dell’impresa
italiana, la disponibilità di un alloggio (prenotazione alberghiera,
dichiarazione di ospitalità, dichiarazione redatta dall’impresa di
accollarsi le spese di alloggio, eccetera);
2. l’assicurazione sanitaria avente una copertura minima di € 30.000 per le spese per il ricovero ospedaliero d’urgenza e le spese di rimpatrio. 3. Fideiussione per stranieri che arrivano in Italia a garanzia dei mezzi di sostentamento .
Nel caso di visto richiesto da persone che lavorano nel settore della
moda presupposto specifico è la lettera d’invito redatta dall’agenzia di
moda la quale deve indicare il tipo di incarico assegnato alla persona,
il tipo di collaborazione instaurato tra le imprese in atto, il luogo
in cui alloggerà lo straniero e il soggetto che si accollerà le spese di
viaggio e di alloggio.
Allo scopo di facilitare e rendere più celere il rilascio di codesti
visti ogni Rappresentanza diplomatico-consolare italiana, a seguito di
accordi bilaterali tra l’Italia e il Paese, ha concluso delle intese con
le locali camere di commercio o istituti commerciali notori,
semplificando così gli adempimenti connessi alla concessione di tale
autorizzazione, anche in forma di visto per più ingressi .
Il Regolamento CE n. 532/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio
dispone un elenco delle attestazioni / ricevute / giustificativi che le
guardie di frontiera possono domandare ai cittadini non appartenenti
allo Spazio Schengen al fine di appurare che sia stata rispettata la
finalità del viaggio (richiedendo l’invito sottoscritto da un’impresa o
da un’autorità a partecipare a incontri, conferenze, i documenti
attestanti i rapporti d’affari o professionali, il biglietto d’ingresso
nel caso di partecipazione a fiere o congressi, il soggiorno per affari ,
l’eventuale fideiussione per l’ingresso in Italia ).
Infine, si deve precisare che, ai sensi dell’articolo 1 Legge 28 maggio
2007 n. 68, lo straniero che desideri soggiornare in Italia per motivi
di affari non necessita di un permesso di soggiorno.
In virtù della sopra indicata norma legislativa, infatti, non è più
richiesto il permesso di soggiorno per soggiorni brevi, inferiori a tre
mesi, per motivi di viste, affari turismo e studio essendo lo stesso
sostituito dalla dichiarazione di soggiorno che deve essere resa dallo
straniero agli agenti della polizia di frontiera al momento
dell’ingresso ovvero, nel caso lo straniero abbi fatto scalo in un Paese
appartenente dell’area Schengen, entro otto giorni dall’ingresso, alla
Questura ufficio stranieri del Comune dove soggiornerà. Nell’eventualità
in cui lo straniero non ottemperasse a quanto specificato sopra sarà
soggetto ad un provvedimento amministrativo di espulsione.
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lunedì 12 novembre 2012
Visto per affari per l'Italia
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